La circolare Inail 14/2016 riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere, che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede. Inoltre stabilisce che, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede, deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo, con esclusione solo delle fattispecie in cui il comportamento del lavoratore assuma i connotati del rischio elettivo.
Le disposizioni della circolare si applicano ai casi futuri, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.